Niente alcol in Campania dopo le 22, il TAR conferma l'ordinanza regionale
Prima del virus, 37 ragazzi al Cardarelli per intossicazione alcolica o in coma etilico
Redazione Irno24 01/06/2020 0
La decisione del TAR Campania conferma che l’unica ordinanza in vigore è quella regionale. Essa prevede: orario illimitato per pizzerie, pub e ristoranti; per i bar, dopo le 22, divieto di vendere alcolici per asporto. Dopo questo orario, gli alcolici possono essere consumati o al tavolo o al banco, secondo le norme di distanziamento.
L'Unità di Crisi ricorda che nei mesi scorsi, prima del Covid-19, al Pronto soccorso del Cardarelli sono arrivati per intossicazione alcolica o in coma etilico 37 ragazzi, 20 dei quali fra gli 11 e i 17 anni. Al Santobono si sono registrati 4 ricoveri (un bambino di 11 anni e tre ragazzine tra i 12 e i 14 anni).
E’ importante dunque riaprire progressivamente tutte le attività, ma è un atto doveroso di responsabilità evitare assembramenti e nel contempo cercare anche di tutelare la salute dei minori, in qualche caso addirittura bambini. Si fa appello alle forze dell’ordine perché sia fatta rispettare l’ordinanza e siano perseguiti coloro che somministrano superalcolici a minori.
Il TAR, nello specifico, ha pronunciato in data odierna un decreto di sospensione dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli n. 248 del 29 maggio 2020, accogliendo le richieste della Regione. In particolare, il Tribunale si è espresso sulle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53.
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- Positivi del giorno: 550
- Tamponi molecolari del giorno: 7429
- Deceduti del giorno: 28
- Guariti del giorno: 1593
- Posti letto di terapia intensiva occupati: 95
- Posti letto di degenza occupati: 1166
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- Positivi del giorno: 1770
- Tamponi del giorno: 39914
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1. Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); 2. per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
3. lo svolgimento di sagre e fiere e consentito solo in forma statica e con postazioni fisse; 4. è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti Covid) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020;
5. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00-ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020;
6. ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo: a) di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; b) di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.
7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonchè l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina. 8. Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.